Statuti

Negli statuti sottostante la forma maschile include la forma femminile.

Art. 1 Denominazione e sede
Con il nome di
Schweizerische Vereinigung der Berufsschullehrer für Automobiltechnik SVBA
Association Suisse des Enseignants de la Technique Automobile ASETA
Associazione Svizzera Insegnanti della Tecnica Automobilistica ASITA
(di seguito associazione) è costituita la citata associazione ai sensi dell’ Art. 60 e seguenti del CCO con sede al domicilio del presidente in carica.

Art. 2 Finalità e compiti
L’associazione – promuove la formazione e il perfezionamento professionale dei suoi soci – sostiene i suoi associati nella loro attività professionale – favorisce i rapporti collegiali tra gli associati.

Art. 3 Compiti
A questo scopo gli organi direttivi e i membri assolvono ai compiti seguenti:
… elaborare, coordinare ed esprimere le loro opinioni sui programmi di studio, sui programmi delle materie d’insegnamento e sui testi
… organizzare e dirigere, secondo le possibilità, corsi per il perfezionamento professionale di pedagogia e di cultura generale
… organizzare giornate di studio, escursioni e viaggi di studio
… curare le relazioni con le Autorità e le associazioni professionali
… orientare i membri
… promuovere e favorire le relazioni amichevoli tra i membri.

Art. 4 Affiliati
L’associazione si compone di soci attivi, di soci in pensione e di soci onorari. Posso fare parte dell’associazione:

a) Membri attivi
Su proposta del comitato, i membri sono eletti dall’Assemblea generale. Essi devono presenziare a due assemblee generali. I membri di ASITA e ASETA possono essere ammessi durante un anno come invitati durante una riunione generale dei gruppi linguistici. La loro elezione in qualità di membro può essere fatta solo l’anno dopo all’Assemblea generale ordinaria.

b) Membri pensione
I soci in pensione che a seguito del raggiunto limite d’età sono stati esonerati dall’insegnamento attivo, possono rimanere soci attivi. Essi pagano un tassa sociale ridotta il cui ammontare viene stabilito dall’ Assemblea Generale.

c) Membri passivi
Su richiesta possono diventare membri passivi i membri attivi che non insegnano più (nessun insegnamento attivo). Essi non hanno diritto di voto, e pagano una quota annuale ridotta che  viene determinata dall’assemblea generale.

d) Membri onorari
Persone che nel promuovimento della formazione professionale o che nell’associazione hanno acquisito meriti particolari possono essere nominati membri onorari dall’Assemblea Generale. Hanno il diritto di voto e possono essere eletti.

Art. 5 Ammissione di soci
Il comitato decide dell’ammissione dei soci e dei soci pensionati. Su proposta del comitato, l’Assemblea Generale nomina i soci onorari.

Art. 6 Dimissioni
L’affiliazione è interrotta dopo aver inoltrato le dimissioni per iscritto al comitato entro la fine dell’anno civile.

Art. 7 Esclusione dalla società
Per delle ragioni importanti, l’associazione può decidere l’esclusione di un socio con effetto immediato. I membri che lasciano l’associazione non hanno nessun diritto sugli averi dell’associazione.

Art. 8 Tassa sociale, mezzi finanziari
Le risorse finanziarie dell’associazione sono assicurate da: a) La tassa pagata dai soci attivi, passivi e pensionati b) Dei lasciti spontanei o dei doni d’onore c) Il ricavato dalla vendita dei mezzi didattici.

Art. 9 Responsabilità
Solo le risorse dell’associazione sono garantite. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 10 Organe
L’organigramma dell’associazione è cosi composto:

a) L’assemblea generale
b) Il comitato
c) Gli organi di controllo
d) Le commissioni

Art. 11 Assemblea generale
L’assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno in autunno. L’anno sociale (associativo) e l’esercizio contabile sono basati sull’anno solare. Un’assemblea straordinarie può essere richiesta sia dal comitato, sia dal 10 % dei membri per iscritto. Il comitato è incaricato di convocare l’assemblea generale. La convocazione deve essere fatta 20 giorni prima della data dell’assemblea. Essa sarà fatta per iscritto a tutti i soci e deve comprendere le trattande. Le proposte singole devono pervenire al presidente almeno 10 giorni prima dell’Assemblea generale.

Art. 12 Competenze dell’Assemblea Generale
Le competenze dell’assemblea generale sono le seguenti:

1. Elezione del presidente dell’associazione, dei membri del comitato e degli organi di controllo per un periodo di tre anni
2. Accettazione dei conti d’esercizio, del rapporto annuale del comitato e dell’utilizzo dell’utile
3. Determinare il montante della quota dei soci attivi e dei soci pensionati
4. Decisioni concernenti dei soggetti importanti, come le nomine
5. Decisioni riguardanti la revisione degli statuti, l’accettazione dei regolamenti, cosi come lo scioglimento dell’associazione
6. La nomina dei membri d’Onore
7. Fissare il montante delle retribuzione dei membri di comitato
8. Accettare i vari gruppi linguistici

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice. In caso di eguaglianza, decide la persona che dirige l’assemblea. Quello che precede non è valevole per la decisione di sciogliere l’associazione. L’assemblea generale può ugualmente prendere delle decisioni su degli oggetti che non sono indicati sulle trattande.

Art. 13 Il comitato
Il comitato si compone di un presidente e di almeno altri tre membri. At eccezione del presidente il comitato si costituisce da solo. I suoi membri sono rieleggibili in modo illimitato. I gruppi linguistici, secondo l’Art. 14 sono rappresentati al minimo da un membro. Il comitato prende le decisioni per tutti gli affari che non rilevano la competenza di un altro organo. Regola gli affari correnti, conduce l’assemblea generale e rappresenta l’associazione verso i terzi. Può decidere che delle altre persone non membri dell’associazione, facciano parte di certe commissioni o partecipano parzialmente alla gestione degli affari. Una indennità può essere accordata al comitato dall’assemblea generale. Il comitato fra l’altro possiede la competenza per:

1. Prendere le disposizioni per raggiungere gli obiettivi fissati dall’associazione
2. Elaborare i regolamenti concernente la gestione degli affari e delle commissioni
3. Nominare i membri delle commissioni e i delegati complementari
4. Determinare l’entrata in vigore dei regolamenti dell’associazione e delle commissioni

Art. 14 Gruppi linguistici
All’interno dell’associazione esistono due gruppi linguistici (ASITA e ASETA), la gestione di ciascuno di questi gruppi è affidata a un membro di comitato.

Art. 15 Organi di controllo
L’organo di controllo sorveglia la buona tenuta dei conti dell’associazione e delle fatture delle diverse commissioni. Redige un rapporto rivolto al comitato ed all’assemblea generale. L’assemblea generale nomina per un periodo di 3 anni, 2 revisori dei conti cosi come un revisore supplente. Queste 3 persone formano l’organo di controllo. Il più anziano di nomina cede il suo posto al supplente.

Art. 16 Modifica degli statuti e scioglimento dell’associazione
Per la modifica degli statuti cosi come per lo scioglimento dell’associazione è necessario che i due terzi dei membri presenti all’assemblea lo decidano. La distribuzione dell’attivo dell’associazione è competenza dell’assemblea generale. I presenti statuti sono stati approvati all’assemblea generale del 07 settembre 2018 a Yverdon e sostituiscono i precedenti.

Gli statuti verranno approvati in occasione dell’Assemblea Generale del 10 settembre 2021. Essi sostituiranno quelli del 09.11.1982, 20.09.1985, 11.09.1999, 05.09.2008 e del 07.09.2018.

Il testo originale in Tedesco è determinante.

Fribourg, il 10.09.2021

Il presidente: Rolf Künzle
Il segretario: Daniel Müller
Il traduttore: Domizia Menghetti