Statuti
Negli statuti sottostante la forma maschile include la forma femminile.
Art. 1 Denominazione e sede
Con il nome di
SVBA-ASETA-ASITA
Schweizerische Vereinigung der Berufsschullehrer für Automobiltechnik SVBA
Association Suisse des Enseignants de la Technique Automobile ASETA
Associazione Svizzera Insegnanti della Tecnica Automobilistica ASITA
(di seguito associazione) è costituita la citata associazione ai sensi dell’ Art. 60 e seguenti del CO con sede in 6370 Stans.
Art. 2 Finalità e compiti
L’associazione promuove la formazione e il perfezionamento professionale dei suoi soci sostiene i suoi associati nella loro attività professionale favorisce i rapporti collegiali tra gli associati.
Art. 3 Compiti
A questo scopo il comitato e i membri assolvono i seguenti compiti:
… sviluppano, coordinano e valutano piani di formazione, programmi di formazione e materiali didattici
… organizzano e conducono corsi di formazione e perfezionamento in ambito professionale, educativo e generale, organizzano conferenze specialistiche, escursioni e viaggi di studio
… curano le relazioni con le autorità e le associazioni professionali
… orientare i membri
… promuovere e favorire le relazioni amichevoli tra i membri.
Art. 4 Affiliati
L’associazione si compone di soci attivi, di soci in pensione, di soci passivi e di soci onorari.
a) Membri attivi
Possono essere ammessi come membri attivi gli insegnanti di scuole professionali a tempo pieno e a tempo parziale che impartiscono un insegnamento professionale teorico presso un istituto pubblico in una professione del settore automobilistico.
Le professioni del settore automobilistico comprendono:
Meccatronico d’automobili, meccanico di manutenzione d’automobili, assistente di manutenzione d’automobili.
Meccanico di motocicli, meccanico di cicli, assistente di manutenzione per due ruote
Autista di veicoli leggeri e autista di veicoli pesanti
b) Membri pensione
I soci in pensione che a seguito del raggiunto limite d’età sono stati esonerati dall’insegnamento attivo, possono rimanere (su richiesta) soci attivi. Essi pagano una tassa sociale ridotta il cui ammontare viene stabilito dall’ assemblea generale. Hanno diritto di voto e elezione.
c) Membri passivi
Su richiesta possono diventare membri passivi i membri attivi che si sono ritirati dall’attività didattica. Essi non hanno diritto di voto, e pagano una quota annuale ridotta che viene stabilità dall’assemblea generale.
d) Membri onorari
Persone che nel promovimento della formazione professionale o che nell’associazione hanno acquisito meriti particolari possono essere nominati membri onorari dall’assemblea generale. Hanno il diritto di voto e elezione.
Art. 5 Ammissione di nuovi membri
L’assemblea nomina i nuovi membri su proposta del comitato. Per poter essere ammessi essi devono presenziare a due assemblee generali. I nuovi membri di ASITA e ASETA possono essere ammessi all’anno di prova durante la loro assemblea generale. La loro elezione a membro effettivo potrà avvenire solo l’anno successivo in occasione di un’assemblea generale ordinaria
Art. 6 Dimissioni
L’affiliazione è interrotta dopo aver inoltrato le dimissioni per iscritto al comitato entro la fine dell’anno associativo.
Art. 7 Espulsione
Per delle ragioni importanti (ad es. arretrati di pagamento), l’associazione può decidere l’esclusione di un membro con effetto immediato. I membri che lasciano l’associazione non hanno nessun diritto sugli averi dell’associazione.
Art. 8 Tassa sociale, fondi
Le risorse finanziarie dell’associazione sono assicurate da:
a) La tassa pagata dai soci attivi, passivi e pensionati
b) Dei lasciti spontanei o contributi di patrocinio
c) Il ricavato dalla vendita dei mezzi didattici.
Art. 9 Responsabilità
Le responsabilità dell’associazione sono coperte esclusivamente dal suo patrimonio (art. 75a ZGB). È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri dell’associazione.
Art. 10 Organigramma
L’organigramma dell’associazione è così composto:
a) L’assemblea generale
b) Il comitato
c) Revisori dei conti, se nominati
d) Revisori interni, se nominati
e) Commisioni
Art. 11 Assemblea generale
L’Assemblea generale ordinaria dell’Associazione si tiene ogni anno in autunno, fisicamente o, in casi particolari, virtualmente. L’anno sociale (associativo) e l’esercizio contabile si basano sull’anno solare. Un’assemblea straordinarie può essere convocata sia dal comitato, sia dal 10 % dei membri per iscritto. Il comitato è incaricato di convocare l’assemblea generale. La convocazione deve essere fatta 20 giorni prima della data dell’assemblea L’invito via e-mail o tramite newsletter a tutti i membri, con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno, è legalmente valido. Le proposte devono pervenire al presidente almeno 10 giorni prima dell’Assemblea generale.
Art. 12 Competenze dell’assemblea generale
Le competenze dell’assemblea generale sono le seguenti:
- Elezione del presidente dell’associazione, dei membri del comitato e nonché i revisori dei conti (se deve essere effettuata una revisione ordinaria o limitata) o i revisori interni (se non deve essere effettuata una revisione ordinaria o limitata), per un mandato di tre anni
- Approvare il bilancio annuale, il rapporto annuale del comitato e l’utilizzo dell’utile
- Determinare il montante della tassa sociale dei soci attivi e dei soci pensionati
- Deliberare su importanti questioni ed elezioni sottoposte dal comitato
- Deliberare sulla revisione degli statuti, l’approvazione dei regolamenti, così come lo scioglimento dell’associazione
- La nomina dei membri d’onore
- Fissare il montante del compenso dei membri di comitato
- Approvare i vari gruppi linguistici
- Deliberare su questioni che sono definite per legge o per statuto.
Le decisioni dell’Associazione sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Sono riservate le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione (Art. 17).
Art. 13 Il comitato
Il comitato si compone di un presidente e di almeno altri tre membri. Ad eccezione del presidente il comitato si costituisce da solo. I suoi membri sono rieleggibili in modo illimitato. I gruppi linguistici, secondo l’Art. 14 sono rappresentati ciascuno dal minimo da un membro. Il comitato prende le decisioni per tutte le questioni che non rilevano la competenza di un altro organo. Regola gli affari correnti, conduce l’assemblea generale e rappresenta l’associazione verso i terzi. Può decidere che delle altre persone non membri dell’associazione, facciano parte di certe commissioni e che gestiscano o partecipino parzialmente alla gestione. L’Assemblea generale può riconoscere un compenso ai membri di comitato. Il comitato ha in particolare i seguenti poteri o doveri:
- Prendere le disposizioni per raggiungere gli obiettivi fissati dall’associazione
- Elaborare i regolamenti concernente la gestione e le commissioni
- Nominare i membri delle commissioni e i delegati
- Determinare l’entrata in vigore dei regolamenti dell’associazione e delle commissioni
Art. 14 Gruppi linguistici
All’interno dell’associazione esistono due gruppi linguistici (ASITA e ASETA), la gestione di ciascuno di questi gruppi è affidata a un membro di comitato.
Art. 15 Revisori dei conti
Se deve essere effettuata una revisione ordinaria o limitata ai sensi dell’art. 69b CC, l’assemblea generale elegge un revisore per il singolo anno associativo. Per i requisiti dei revisori si applicano gli art. 727b e 727c CO e per l’indipendenza e i doveri dei revisori gli art. 728 e segg. CO
Art. 16 Revisori interni
Nella misura in cui l’associazione non è tenuta a effettuare una revisione ordinaria o limitata ai sensi dell’art. 69b del CC, l’assemblea generale nomina due revisori e un revisore supplente. Il mandato dei revisori è di tre anni. Essi sono rieleggibili. I revisori eletti controllano i conti dell’associazione e presentano ogni anno all’assemblea generale una relazione scritta sui risultati del loro controllo, nella quale propongono di approvare o meno il bilancio annuale.
Art. 17 Modifica degli statuti e scioglimento dell’associazione
La delibera di modifica dello statuto e di scioglimento dell’associazione richiede la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all’assemblea generale dell’associazione convocata a tale scopo.
Il patrimonio residuo sarà trasferito a un’altra persona giuridica con uno scopo identico o simile, domiciliata in Svizzera, che sia esente da imposte a causa del suo scopo di beneficenza o pubblico. È possibile una fusione con un’altra persona giuridica con uno scopo identico o simile, domiciliata in Svizzera, che sia esente da imposte a causa del suo statuto di beneficenza o del suo scopo pubblico. È escluso il trasferimento del patrimonio dell’associazione ai membri dell’associazione.
L’assemblea generale deciderà quale istituzione.
Il presente statuto sarà approvato all’assemblea generale del 31 agosto 2024 e sostituisce i precedenti del 09.11.1982, 20.09.1985, 11.09.1999, 05.09.2008,07.09.2018, e del 10.09.2021
Il testo originale in tedesco è fede facente.
Altdorf, il 31.08.2024
Il presidente: Marcel Wyler
La segretaria: Lea Hagmann
Il traduttore: Domizia Menghetti